L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero il diritto del cittadino a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma e coi limiti di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990.
Diversamente da quest'ultima, infatti, l'accesso civico non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione.
In caso positivo il Responsabile della Trasparenza, entro 30 giorni, provvede alla pubblicazione dei documenti o delle informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.asireg.it e, inoltre, provvede a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Se le informazioni oggetto della richiesta risultano già pubblicato, il Responsabile della Trasparenza ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.
Nei casi di ritardo superiore ai 20 giorni ovvero in caso di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.
Contro le decisioni del Responsabile della Trasparenza o del Titolare del potere sostitutivo e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione o dalla formazione del silenzio.
Le richieste di accesso civico devono essere inoltrate per posta elettronica, o per posta elettronica certifica o via posta raccomandata ai recapiti istituzionali dell'Ente specificati nella scheda Contatti.
Il Responsabile della trasparenza è il dott. Giovanni Staglianò ed è contattabile all'indirizzo di posta elettronicaQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Il Titolare del potere sostitutivo è il Dott. Francesco Rechichi ed è contattabile all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Il Responsabile della trasparenza è stato nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 26/01/2016. Il decreto di nomina è visionabile QUI.
Il Titolare del potere sostitutivo è stato nominato con Determinazione n. 3 del Responsabile della trasparenza. Il decreto di nomina è visionabile QUI.